Finanziamento a fondo perduto una tantum per attività economiche e commerciali nei centri storici

Finanziamento a fondo perduto una tantum per attività economiche e commerciali nei centri storici

Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid.consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.

Soggetti beneficiari

Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei
    1. capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti
    2. città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

L’elenco dei comuni con queste caratteristiche è consultabile sul bando.

  • Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
    1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
    2. inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.

Entità e forma dell’agevolazione

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo e’ determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

 

a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto, comunque per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Detti importi minimi sono altresi’ riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non puo’ essere superiore a 150.000 euro

Scadenza

Domande dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.