19/6 Spetta al contribuente segnalare i documenti in possesso di un’altra Pa

19/6 Spetta al contribuente segnalare i documenti in possesso di un’altra Pa

È onere del destinatario di un accertamento indicare che le prove della sua “innocenza” fiscale sono già detenute da un’altra amministrazione pubblica

In caso di accertamento, l’Agenzia delle entrate non ha l’obbligo di acquisire direttamente la documentazione giustificativa già richiesta dalle Dogane al contribuente in occasione di una sua verifica, a meno che non sia informata del fatto dal contribuente, come stabilito dalla sentenza della Cassazione, n. 15147 del 3 giugno 2019.

Fatto
Il thema decidendum affrontato dai giudici di merito e, successivamente, portato al vaglio di legittimità della Corte suprema, attiene la corretta applicazione del disposto di cui all’articolo 6, comma 4, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Nel caso di specie, la Ctr del Piemonte, condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado, aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento inerente un recupero Iva, per l’anno 2009, posto a carico di una società.
In particolare, i giudici di seconda istanza avevano motivato il rigetto dell’appello dell’ufficio sostenendo che era incontestabile che Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate fossero articolazioni di una stessa struttura organizzativa, per cui, la loro autonomia funzionale non ne limitava l’unitarietà in senso amministrativo.
La corretta applicazione del citato articolo 6, comma 4, pertanto, prescriveva, secondo la Ctr, la necessaria collaborazione tra le differenti articolazioni finanziarie essendo, nella fattispecie de qua, non confutato che la documentazione richiesta a controparte fosse già in possesso dell’Agenzia delle dogane.
In conclusione, affermano i giudici di secondo grado, la sentenza della Ctp risultava corretta sul punto del riconoscimento di un generalizzato obbligo, a carico delle Entrate, di diretta acquisizione della documentazione già detenuta da altra articolazione della medesima amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la pronuncia della Ctr con un unico motivo di ricorso al quale la controparte non ha replicato con autonome controdeduzioni.
Nello specifico, l’ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione del più volte richiamato articolo 6, comma 4, della legge n. 212/2000, dal momento che l’onere di acquisizione di dati e documenti già posseduti da una differente amministrazione (quale doveva considerarsi l’Agenzia delle dogane) ricorreva nell’unica ipotesi in cui il soggetto verificato avesse espressamente evidenziato la sussistenza di una concomitante attività di controllo esperita, come avvenuto nel caso di specie, da parte dell’Agenzia delle dogane.
L’ufficio evidenziava, tra l’altro, che la società non aveva ottemperato a numerosi solleciti di esibizione della documentazione e che la verifica condotta dalle Dogane si era conclusa in un momento antecedente quello di emissione dell’avviso di accertamento, oggetto del presente contenzioso.
La simultaneità degli elementi di fatto, appena evidenziati, avrebbe dovuto ragionevolmente far desumere l’insussistenza, in capo all’Agenzia delle entrate, di un obbligo di acquisizione di documenti posseduti da altra articolazione pur facenti parte della medesima amministrazione finanziaria.

La decisione della Cassazione
I giudici della Corte suprema, con la pronuncia in commento, in accoglimento del ricorso dell’ufficio, hanno cassato la pronuncia impugnata e hanno rinviato il giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
In via preliminare, la Cassazione, richiamando costante giurisprudenza (cfr Cassazione nn. 21512/2004, 958/2015 e da ultimo 15147/2019) è granitica nel sostenere che l’amministrazione finanziaria è obbligata a definire, con schemi precisi e motivati, la propria posizione in relazione al contenuto di atti e documenti richiesti. Tale obbligo è temperato, tuttavia, dall’onere, questa volta posto a carico del contribuente, di mettere in evidenza che la prova di un determinato fatto, richiamato a proprio favore, è rilevabile da altra documentazione già in possesso di altra amministrazione.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la Ctr aveva fondato il rigetto dell’appello dell’ufficio sulla circostanza in base alla quale, apparendo non controverso che la documentazione richiesta a controparte fosse già detenuta dalle Dogane, incombeva, di riflesso, sull’Agenzia delle entrate – in nome di un’astratta unitarietà funzionale delle singole amministrazioni interessate dalla vicenda – l’obbligo di conoscenza del suo contenuto.
Di conseguenza, argomenta la Cassazione, il vizio lamentato dall’ufficio ricorrente appare fondato alla luce del fatto che i giudici della Ctr hanno ritenuto sussistente il citato obbligo acquisitivo in assenza, per converso, di un’attenta ponderazione delle posizioni assunte da ciascuna amministrazione, nella vicenda de qua, in ordine alla concreta conoscibilità circa il contenuto di documenti posseduti da altro soggetto pubblico.

Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento, pur ribadendo questioni di principio già riprese in altre precedenti sentenze di legittimità, ha tuttavia ampliato i contorni della fattispecie controversa sostenendo che gli effetti negativi di una mancata applicazione dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 212/2000 non si esplicano anche nei confronti di medesime amministrazioni che facciano parte di strutture funzionali in ambito fiscale e tributario.
La particolarità della vicenda in esame risiede nella peculiarità delle materie gestite dalla macchina fiscale nei confronti delle quali, pur in presenza di una organizzazione gestionale organica, appare necessario definire puntualmente i contorni dei doveri richiesti alle singole amministrazioni che ne fanno parte in ottemperanza ai generali principi costituzionali di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa.

Fonte : fiscooggi.it