15/4 – Spese sugli investimenti delle attività agrituristiche: attenzione all’attribuzione

15/4 – Spese sugli investimenti delle attività agrituristiche: attenzione all’attribuzione

La Corte di Cassazione, interessata da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in relazione a spese sostenute per la ristrutturazione di un edificio agricolo a scopo agrituristico, ha definitivamente stabilito, con l’ordinanza n. 5954 del 28 febbraio 2019, che non può riconoscersi la detrazione Iva se i lavori sono destinati all’attività ricettiva (agrituristica) e non all’attività agricola dell’azienda.

L’imprenditore dovrà stabilire, senza ombra di dubbio, la destinazione d’uso dell’immobile onde evitare le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate secondo il principio “dell’inerenza dei costi con l’attività d’impresa”, senza farsi abbagliare dalla possibilità di ottenere maggiori destrazioni attribuendo il costo dei lavori al settore agricolo piuttosto che a quello turistico.

Per la definizione del concetto di inerenza, si segnala la recente ordinanza n. 5559 del febbraio scorso, con cui la Cassazione ha precisato che la stessa non va valutata in astratto, facendo riferimento solo all’oggetto dell’attività d’impresa, ma in concreto, accertando che la spesa costituisca, anche in funzione programmatica, un elemento utile per l’esercizio della suddetta attività.