13/7 Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit

13/7 Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit

Scanditi i tempi e definite in dettaglio le modalità per comunicare, utilizzare e cedere gli sconti d’imposta istituiti dal Dl “Rilancio” per favorire l’adozione di misure anti-Covid

 

Con provvedimento del 10 luglio 2020, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, sono definite le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articoli 120 e 125 del decreto “Rilancio”) e le procedure attraverso le quali i beneficiari degli sconti comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122). Con lo stesso provvedimento, inoltre, è approvato il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta che dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia. Una volta presentato, riceverà risposta entro cinque giorni da parte delle Entrate.

In particolare, anche sulla base delle interlocuzioni con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento odierno definisce la procedura in base alla quale:

  • i beneficiari comunicano all’Agenzia, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) nell’anno 2020
  • a seconda delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fruibili.

Ricordiamo che l’articolo 120 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (che svolgono una delle attività ammesse comprese nell’elenco), nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. L’articolo 125 del Dl “Rilancio” riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24, nell’anno 2021. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo il relativo F24 è scartato. Con successiva risoluzione verrà istituito un apposito tributo e impartite le istruzioni per la compilazione dell’F24.
Infine, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cosa e come comunicare: pronto il modello
Coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Con il provvedimento di oggi viene approvato il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” e le relative istruzioni, con cui è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta oppure a uno solo di essi.
Il modello va inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o i canali telematici delle Entrate nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Le istruzioni per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro…
La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Nello stesso range temporale è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedente, e in tal caso l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Inoltre, spiega il documento, se l’ultima comunicazione contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e quella successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima comunicazione inviata. È anche possibile presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni indicano, nell’apposito campo del modello, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici Ateco riportati nell’elenco delle attività ammesse. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario, in base a quanto comunicato all’Agenzia con i modelli AA7/AA9, la comunicazione è scartata.
Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. In tal modo, la scadenza di presentazione della comunicazione è resa coerente con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, in cui dovrà essere indicato il credito fruibile e i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito. Resta fermo che il termine per fruire dello sconto è il 31 dicembre 2021.

…, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione…
La comunicazione delle spese può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedente e l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (se l’ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e quella successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima comunicazione). Inoltre, è possibile  presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato,
L’Agenzia, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Per garantire il rispetto del limite di spesa (articolo 125), il credito d’imposta richiesto andrà moltiplicato con la percentuale resa nota con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che sarà emanato entro l’11 settembre 2020. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento.

…e la cessione
Come anticipato, fino al 31 dicembre 2021 gli aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Nel caso del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto che cede il credito esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Nel caso del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, con il quale l’Agenzia delle entrate comunicherà i coefficienti necessari a rispettare il limite di spesa disposto dal Dl “Rilancio”.
La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità del cedente.