12/5 Disciplina della revisione dei trattori agricoli vecchi

12/5 Disciplina della revisione dei trattori agricoli vecchi

La revisione della macchine agricole è prevista dal d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) all’art. 111 “Revisione delle macchine agricole in circolazione”, il quale prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all’immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonchè lo stato di efficienza.

Demanda agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

Prevede che nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonchè, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi d’idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

Inoltre, stabilisce che il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell’agricoltura e foreste, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

Per quanto attiene al sistema sanzionatorio, nel medesimo articolo è esplicita l’applicazione delle disposizioni dell’art. 80.

Le novità sono quelle contenute nel Decreto Interministeriale – 28/02/2019 – n. 80 – Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici.

Fonte: Girolamo Simonato, leggioggi.it